Statuto Alleanza Universale Massonica (AUM)

I Fratelli Liberi Muratori riuniti in Montesilvano ( Pescara - Italia) in un Convegno internazionale per celebrare i trecento anni della L. M., esprimono la congiunta e condivisa volontà di continuare la tradizione massonica degli Antichi Padri che, venuti a contatto con l’Antica Sapienza, patrimonio di terre e civiltà lontane, coltivarono gli ideali altissimi della pace, della solidarietà e della fratellanza, divenendo custodi e difensori della circolazione del libero pensiero per glorificare l’Altissimo Creatore.

E’ volontà congiunta e condivisa degli odierni Padri Fondatori della presente Carta costitutiva favorire il libero estrinsecarsi del pensiero religioso, permettendo ad ognuno di rivolgere la propria preghiera al Dio dell’Universo, Unico Signore per ogni Uomo.

Si è ritenuto, dopo attenta analisi, che sia missione di civiltà per ogni Obbedienza Muratoria incidere sotto il profilo culturale e morale nel tessuto sociale, nel rispetto della propria identità, tradizione e valori professati.

Si intende affermare, all’alba del terzo Millennio, il principio di pari dignità ad uomini e donne di buona volontà, accogliendo tutti coloro che intendono testimoniare valori immutabili ed eterni come Fratelli e Sorelle appartenenti alla Libera Muratoria, abbandonando definitivamente obsolete convenzioni, pregiudizi sociali e discriminazioni concernenti il sesso, la ritualità e la disciplina unilaterale del riconoscimento di regolarità.

Ogni Obbedienza, pertanto, in memoria degli ideali perseguiti dagli Antichi Maestri, si propone di tramandare e diffondere tali valori per la completa formazione delle persone ed, in particolare, delle future, giovani generazioni, per contribuire al progresso morale dell’ odierno consesso umano e civile.

In questa ottica, si è valutato in maniera assolutamente necessaria la predisposizione di uno Statuto per la fondazione dell’A.U.M., per perseguire, insieme, l’analogo impegno sociale in favore della collettività, in particolar modo a tutela dei deboli e dei sofferenti, votandosi alla causa della pace e della fratellanza, prescindendo da ogni pregiudizio, in nome dei più alti principi etici e morali, patrimonio dell’intera umanità.

Alla luce delle condivise ed espresse considerazioni, pertanto, viene sottoscritto dalle Obbedienze e Comunioni massoniche di cui all'articolo 1), lo statuto che segue.

ART.1

Le Obbedienze confederate nell’A.U.M. sono le seguenti:

  • UNIONE LOGGE SOVRANE DEL MEDITERRANEO
  • GRANDE ORIENTE DEL MEDITERRANEO
  • GRANDE ORIENTE DI SICILIA
  • GRAN LOGGIA FEDERALE DI SPAGNA
  • GRAN LOGGIA DI ALBANIA
  • GRANDE LOGGIA MACONNIQUE FRANCAISE DE TRADITION
  • GRANDE ORIENTE PRINCIPATO DI ANDORRA
  • GRAN LOGGIA MISTA – MONTERREY – MESSICO
  • GRAN LOGGIA SIMBOLICA DI ARGENTINA
  • CELESTIAL GRAN CONSIGLIO DEL DELWARE USA
  • GRAN LOGGIA MASCHILE E FEMMINILE DI GRECIA
  • SERENISSIMA GRAN LOGGIA INDIPENDENTE
  • GRAN LOGGIA ORIENTALE REGOLARE FRANCIA
  • ORDINE MASSONICO PORTOGHESE
  • GRAN LOGGIA INIZIATICA
  • GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE
  • UNIONE MASSONICA EUROPEA
  • GRAN LOGGIA MISTA INIZIATICA ROMANIA
  • GRAN LOGGIA DI MACEDONIA
  • GRAN LOGGIA DI SIRIA E LIBANO

le quali, congiuntamente, intendono difendere, in uno spirito di autentica fratellanza, la conservazione e la promozione della conoscenza interiore di se stessi, combattendo l’intolleranza e aiutando a ritrovare lo spirito della solidarietà, favorendo e incoraggiando l’aiuto reciproco come segno di uguaglianza tra esseri umani figli di un unico Dio e operando per la pace, considerandola come elemento di armonia tra le persone e tra i popoli, essenziale per il loro sviluppo nella libertà.

Ciascuna Obbedienza, Sovrana nella propria identità, riconoscendo reciprocamente il Rango dei Rispettivi Dignitari, Fratelli e Sorelle che ornano le Colonne dei Templi delle Obbedienze Confederate, si propone, insieme ad Esse, di promuovere sul territorio la difesa, la cura e la tutela dei sofferenti e dei deboli, nei limiti delle proprie possibilità, attraverso le attività specifiche previste dai rispettivi Statuti, operando anche sinergicamente per il progresso morale e sociale della collettività.

Gli Organismi aderenti ed affratellati dal seguente Protocollo si impegnano a promuovere, secondo un calendario congiunto degli eventi, attività di formazione e ricerca, anche mediante pubblicazioni, rivolte all’approfondimento di tematiche e di campagne culturali di interesse generale.

ART.2

Per la definizione, l’elaborazione e la realizzazione di progettualità ed interventi congiunti e condivisi, le Obbedienze confederate firmatarie e gemellate nell’A.U.M. si avvarranno delle specifiche strutture logistico- amministrative.

ART. 3

Per quanto precede, in conseguenza degli intenti enunciati, le Obbedienze confederate, per il tramite dei rispettivi Rappresentanti legali, convengono di stipulare il seguente Protocollo d’Intesa.

Mediante tale atto i Membri Costituenti e ad ogni titolo inseriti nei rispettivi Organismi, si riconoscono uniti dal vincolo della solidarietà, per promuovere e sostenere congiuntamente ogni forma di collaborazione, mutuo soccorso, fratellanza e sostegno tra loro ed in favore della collettività, allo scopo di percorrere strade comuni verso traguardi socio- culturali e spirituali sempre più elevati e significativi .

ART. 4

in virtù dell’impegno d’onore al reciproco riconoscimento, al mutuo soccorso, alla Fraternità secondo gli eterni, immutabili ed universali valori professati dalla Libera Muratoria assunto unanimemente al Convegno Internazionale di Montesilvano (Pescara- Italia) il 24.25 26 marzo 2017, gli odierni Padri Fondatori della presente Alleanza Universale Massonica ritengono azione utile, necessaria e feconda la predisposizione di questo Statuto Confederativo, per custodire, insieme, le tradizioni degli Antichi Valori, codificare i comportamenti ed il contegno dei Fratelli M., secondo l’Antico ed Accettato Rito Scozzese e l’Antica Regola, e, infine, tramandarne la testimonianza alle future generazioni.

ART. 5

E’ costituita dunque l’Alleanza Universale Massonica – L’Organizzazione ha forma di Confederazione.

Partecipano di diritto a questa Assemblea Costituente i Sovr. G. C., i Gran Maestri delle Obbedienze gemellate e già aderenti all’impegno assunto a Montesilvano (Pescara - Italia) e, per cooptazione, i Sovrani G. C. e Gran Maestri ed i Dignitari da essi indicati delle Obbedienze che intendano confederarsi.

Ogni Rappresentante o Delegato di ciascuna Obbedienza avrà il proprio seggio nel costituito Parlamento dell’A.U.M. e avrà diritto di voto nelle deliberazioni di carattere e di interesse generale.

Nella prima seduta si eleggerà il Presidente dell’A.U.M., che resterà in carica tre anni.

Per l’elezione a Presidente, i candidati dovranno raggiungere i due terzi degli aventi diritto al voto.

E’ richiesta la maggioranza semplice nelle eventuali, successive votazioni.

Il Presidente si avvarrà di due vice presidenti e di una giunta esecutiva, eletta con gli stessi criteri, composta di cinque membri (uno per ogni continente) che lo coadiuverà nelle scelte operative tese al bene dell’Alleanza.

Si riuniranno in Capitolo Ordinario con cadenza annuale su richiesta del Presidente o in Capitolo Straordinario anche su singola richiesta di un membro componente lo Staff, con un preavviso di almeno quindici giorni .

La Giunta Esecutiva, presieduta dal Presidente, deciderà insindacabilmente i rilievi, le misure ed anche le sanzioni da applicare nei confronti delle Obbedienze partecipanti all’A.U.M. e dei singoli Fratelli o Sorelle nei cui confronti si sia aperta procedura di addebito, dopo averne ascoltato le ragioni e dopo le dovute ed imparziali attività istruttorie.

La decisione sui rilievi, le misure e le sanzioni da applicare dovrà essere unanime o, in seconda votazione, suffragata dai due terzi dei componenti il Capitolo.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, il Capitolo si aggiornerà ad altra seduta, con un intervallo di almeno trenta giorni.

ART. 6

In virtù delle convenzioni di mutuo soccorso, reciproco riconoscimento e fraterna collaborazione, I Sovrani Gran Commendatori e i Gran Maestri, nonché i Dignitari firmatari dell’Atto Confederativo, si impegnano a consultarsi reciprocamente nel caso in cui Dignitari, Fratelli e Sorelle intendano abbandonare la propria Obbedienza di appartenenza per aggregarsi ad analoga Obbedienza Muratoria con la quale intercorrano rapporti di reciprocità e fraternità.

Costoro potranno conservare insegne, grado e funzioni se le motivazioni addotte nella loro istanza saranno oggetto di nulla-osta al transito da parte dei Gran Dignitari delle Obbedienza di appartenenza. In caso di mancata concessione del nulla-osta, essi potranno dimettersi dalla propria Obbedienza di primo riferimento ma non potranno essere accettati nell’Obbedienza a cui avranno fatto richiesta.

Costoro conserveranno paramenti, insegne e diplomi ma non potranno indossarli, esibirli e fregiarsene in pubbliche occasioni e riunioni.

ART. 7

La concessione del nulla osta al transito in altra Obbedienza Muratoria è ritenuta condizione essenziale per proseguire nel cursus honorum presso la nuova Obbedienza in cui si vorrà essere accolti.

In caso di resipiscenza, Dignitari, Fratelli e Sorelle che intendano rientrare tra i ranghi nell’Obbedienza di provenienza, potranno rivolgere istanza al Sov. G. C. o Gran Maestro che, in un Capitolo ad hoc, potrà riammetterli, dopo aver sentito pronunciare loro pubbliche scuse, nel grado e nelle funzioni inferiori rivestite, sino a ravvedimento ritenuto concluso.

ART. 8

Ogni Dignitario, Fratello o Sorella aderente alle Obbedienze gemellate e legate da patto di fraterna sussidiarietà è tenuto ad un contegno consono al prestigio dell’Istituzione massonica.

In caso di inosservanza, negligenza, condotta disciplinare inadeguata od inappropriata, nei loro confronti saranno applicate le censure previste per le singole fattispecie, da prevedere con dei regolamenti specifici a parte.

ART. 9

Le sanzioni applicabili a fratelli e sorelle dalla Giunta Esecutiva nel Capitolo di Disciplina per le inosservanze compiute durante eventi comuni o ritenuti lesivi del prestigio delle Obbedienze confederate, saranno graduali e partono dalla riprovazione orale, continuano con la sospensione a tempo determinato, la sospensione a tempo indeterminato, sino all’espulsione per gravi e ripetute inadempienze e/o comportamenti lesivi del prestigio e dell’immagine dell’Istituzione Muratoria.

Le sanzioni saranno applicate e comunicate dalla Giunta Esecutiva al Parlamento per decreto congiunto dei Sovr. Gran Comm. e Gran Maestri delle Obbedienze confederate.

ART. 10

I Sovrani Gran Commendatori, i Gran Maestri ed i Dignitari delle Obbedienze confederate potranno proporre ogni modifica a tale Protocollo, nell’interesse della crescita delle rispettive Obbedienze e della Confederazione.

Ogni proposta, modifica od integrazione dovrà essere accettata all’unanimità dall’ Assemblea parlamentare, data l’importanza di tale atto.

In mancanza, l’Assemblea procederà a votazione e le mozioni si intenderanno approvate o respinte con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 11

Ogni Obbedienza contribuirà alle spese generali necessarie per il funzionamento delle strutture della Confederazione, versando una quota da stabilirsi entro il 30 gennaio di ogni anno di attività sociale in un apposito fondo che resterà a disposizione del Presidente e del Tesoriere incaricato dallo stesso per la gestione delle attività congiunte.

Il rendiconto sarà illustrato entro il 31 dicembre dell’anno al Parlamento per l’esame e l’approvazione all’unanimità o con la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea, in caso di successiva votazione.

Per il Presidente e per i membri del Parlamento o della Giunta Esecutiva incaricati di attività particolari, utili e necessarie per la Confederazione, sarà previsto soltanto il rimborso delle spese sostenute e certificate.

ART. 12

Ogni Obbedienza confederata curerà l’organizzazione dell’Assemblea Generale che, ogni anno, servirà a tracciare un bilancio delle attività svolte e detterà le linee guida future per la maggiore crescita della Alleanza in generale e delle singole Obbedienze in particolare, di concerto con il Presidente che vaglierà ogni proposta di sede e deciderà insindacabilmente in merito, dopo le opportune consultazioni con la Giunta Esecutiva.

ART. 13

Con la firma del presente atto le obbedienze aderenti ribadiscono il proprio impegno a svolgere attività massonica per il miglioramento dello società civile e dell'animo umano, rifiutando, fin da ora, il perseguimento di benefici materiali, economici e finanziari, ponendosi nel solco della tradizione muratoria ed in ossequio ai principi di libertà, fratellanza ed uguaglianza tra i popoli.

Art. 14

Ogni obbedienza è autonoma e, con l'adesione all'Alleanza Universale Massonica, non perderà la propria individualità e indipendenza, poiché la confederazione oggi costituita ha come fine ultimo la fratellanza universale e linee comune di azione per l'affermazione dei sacri principi della libera muratoria di libertà, fratellanza e uguaglianza tra i popoli.

 

Madrid, lì 26/27 e 28 Ottobre 2018 E.V.

 

Universal Masonic Alliance Statutes (English)